Stangata per la FIGC. L’Antitrust infligge alla Federazione Italiana Giuoco Calcio una sanzione amministrativa di 4,2 milioni di euro. Il motivo? Si cela nella posizione dominante esercitata dalla Federazione nell’organizzazione di manifestazioni calcistiche giovanili a carattere agonistico. Secondo l’Autority, a partire almeno dal 1° luglio 2015, la FIGC avrebbe attuato una strategia volta a rafforzare la sua posizione, estendendola anche nel mercato delle attività ludiche ed amatoriali, dove dovrebbe operare in concorrenza con gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
I motivi della multa: l’Antitrust contesta la mancata stipula delle convenzioni con gli EPS
Il provvedimento (clicca qui per consultare il documento), pubblicato lunedì 1 luglio 2024, si inserisce così nell’annoso conflitto tra Enti di Promozione Sportiva e Federazioni ed apre anche un dibattito semantico sul carattere agonistico della pratica sportiva, visto che ad oggi una definizione certa ed univoca non c’è, così come non è presente nei regolamenti un distinguo tra agonismo e competizione che può caratterizzare altresì le attività amatoriali.
Alla FIGC, infatti, il Garante contesta la mancata stipula delle convenzioni, richieste dal regolamento EPS del CONI (deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014), per lo svolgimento di attività agonistica. Non avendo siglato alcuna intesa con gli Enti di Promozione Sportiva, “la Federazione è anche l’unico soggetto che può legittimamente – si legge nel testo dell’Autority al punto n° 130 – organizzare manifestazioni agonistiche, risultando di fatto monopolista in tale mercato”.
I motivi della multa: la FIGC considera come agonistica l’attività amatoriale svolta dagli EPS con atleti tra i 12 e i 17 anni
Le motivazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che inchiodano la FIGC non finiscono qui. La condotta abusiva della Federazione, si legge a pagina 67, nel VI capitolo dedicato alle conclusioni, è stata rivelata anche attraverso un uso strumentale del proprio potere regolatorio, “consistente nel considerare illegittimamente come agonistica l’attività amatoriale svolta dagli EPS con atleti compresi tra i 12 e i 17 anni e imponendo, anche per l’Attività di base (atleti fino ai 12 anni) – per definizione non rientrante nell’attività agonistica – il convenzionamento tra la Federazione e gli EPS e la preautorizzazione dell’evento”.
In questa maniera, stando all’istruttoria e al parere dell’Autority, la FIGC avrebbe limitato la libertà delle ASD affiliate alla FIGC e dei loro rispettivi tesserati (atleti con doppio tesseramento) di partecipare a tornei organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva.
In sintesi, secondo l’Antitrust, l’operato della FIGC non avrebbe migliorato l’organizzazione della pratica sportiva, bensì sarebbe servito ad ampliare la sua posizione dominante. Per di più, ostacolando l’attività degli Enti di Promozione Sportiva anche nell’organizzazione di manifestazioni calcistiche giovanili a carattere agonistico.
La risposta della FIGC
Ricevuto il provvedimento, da via Allegri fanno sapere che la Federazione Italiana Giuoco Calcio ritiene la sanzione ingiustificata e che farà ricorso al Tar del Lazio per annullare la multa dell’Antitrust.