Premierato: i 5 articoli della riforma che viaggia verso il parlamento

Il Consiglio dei ministri dello scorso 3 novembre ha dato l’ok alla riforma costituzionale che andrebbe a introdurre il Premierato, ovvero la possibilità per i cittadini di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio. Tuttavia, il testo è molto più complesso di così e prima di diventare un passaggio effettivo, non solo dovrà seguire l’iter parlamentare ma dovrà anche passare al vaglio dei cittadini tramite referendum.

“La riforma costituzionale – si chiarisce nel comunicato del Cdm – ha l’obiettivo di rafforzare la stabilità dei governi, consentendo l’attuazione di indirizzi politici di medio-lungo periodo; consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della nazione; favorire la coesione degli schieramenti elettorali; evitare il transfughismo e il trasformismo parlamentare”.

Il ddl riforme costituzionali: i 5 punti

Negli ultimi 75 anni di storia Repubblicana – ha spiegato il Presidente Giorgia Meloni durante la conferenza stampa tenutasi a margine del cdm – abbiamo avuto 68 governi con una vita media di un anno e mezzo. Questa è la madre di tutte le riforme che si possono fare in Italia perché se facciamo un passo indietro e guardiamo agli ultimi 20 anni abbiamo avuto 12 presidenti del Consiglio“.

Poi ha aggiunto: “Quando i governi vanno a casa dopo un anno e mezzo c’è una debolezza. Io credo che sia una riforma fondamentale. E’ una priorità e proprio perché siamo stabili e forti abbiamo la responsabilità di cogliere questa occasione e per lasciare a questa nazione qualcosa che possa risolvere i propri problemi strutturali”.

Nella nota stampa diffusa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri vengono così sintetizzati i 5 punti che caratterizzano il ddl approvato dal cdm:

  • introduce un meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, eletto a suffragio universale con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere, mediante una medesima scheda. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato e che, in ogni caso, sia necessariamente un parlamentare;
  • fissa in cinque anni la durata dell’incarico del Presidente del Consiglio, favorendo la stabilità del Governo e dell’indirizzo politico;
  • garantisce il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell’attuazione del medesimo programma di Governo. L’eventuale cessazione del mandato del sostituto così individuato determina lo scioglimento delle Camere;
  • affida alla legge la determinazione di un sistema elettorale delle Camere che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio il 55 per cento dei seggi parlamentari, in modo da assicurare la governabilità;
  • supera la categoria dei senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica, precisando che i senatori a vita già nominati restano comunque in carica.

Premierato: approfondimento

Dunque, il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, che andrebbe a modificare gli articoli 92 e 94 della Costituzione, ha il compito, stando a quanto sostenuto dalla maggioranza di Governo, di rendere stabile un sistema traballante che porta a un riciclo continuo.

Principio a cui risponde anche la norma anti-ribaltone presente nel testo. Nel caso specifico la riforma “garantisce il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell’attuazione del medesimo programma di Governo. L’eventuale cessazione del mandato del sostituto così individuato determina lo scioglimento delle Camere”. Ovvero, si va a individuare un vicario del Premier eletto, affinché si eviti il passaggio transitorio a un Governo tecnico.

Un altro importante aspetto della riforma e del Premierato riguarda i senatori a vita (modifica all’art. 59 della Costituzione). Se il Premierato dovesse diventare realtà, gli attuali senatori a vita conserverebbero la carica; ma dalla modifica ufficiale alla Carta in poi solo gli ex Presidenti della Repubblica manterrebbero il ruolo.

I prossimi passi

Dopo l’ok ottenuto dal cdm il testo passerà al vaglio del Parlamento. In tale sede si seguirà il percorso previsto dall’art. 138 che recita: “le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”.

In riferimento alla consultazione referendaria, che dovrebbe avvenire nel 2025, ovvero alla metà del mandato dell’esecutivo in carica, è necessario chiarire che potrebbe non esserci solo se la legge venisse approvata in seconda votazione dalle Camere con una maggioranza che corrisponde ai due terzi di chi le compone.

Ad ogni modo, se il Premierato dovesse diventare legge, entrerebbe in vigore solo a partire dalla prossima legislatura.

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