Il Senato approva il DDL Terzo Settore: il testo definitivo

Avevamo promesso di varare questo primo pacchetto di semplificazioni per gli ETS entro l’estate e lo abbiamo fatto”. Così il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, al termine della votazione al Senato sul DDL Terzo Settore.

On. Bellucci: “Una maggiore tutela per i minori fuori famiglia

Abbiamo voluto mettere – ha aggiunto il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali – maggiormente in protezione i minori più fragili, finalmente introdurre una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei minori fuori famiglia e in carico ai servizi sociali, dedicare una Giornata Nazionale all’ascolto dei minori e permettere anche alle forme associative comunali di assumere assistenti sociali derogando ai vincoli assunzionali”.

L’on. ha poi ringraziato il Parlamento per “aver sostenuto questo intervento riformatore e per aver contribuito a migliorarlo” e “tutti coloro che hanno offerto un contributo qualificante nella definizione delle modifiche normative nate in seno al Consiglio Nazionale del Terzo Settore, con il supporto dei molti enti presenti, del Forum Nazionale del Terzo Settore e di categorie professionali di rappresentanza quali notai, avvocati e commercialisti”. 

DDL Terzo Settore: approvato senza voti contrari

Con 67 sì, 44 astenuti e nessun voto contrario il DDL sul terzo settore –  presentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, Lollobrigida, il Ministro della salute, Schillaci, il Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR, Fitto, il Ministro dell’interno, Piantedosi, il Ministro dell’economia e delle finanze, Giorgetti, il Ministro della giustizia, Nordio, e il Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità, Roccella – è stato approvato in via definitiva dal Senato durante la serata di ieri, 25 giugno. Lo scorso 9 aprile, invece, il testo era passato al vaglio della Camera, sede in cui si è stabilita la stesura risolutiva (qui per approfondire). 

Il Viceministro ha poi definito il testo “ricco di innovazioni” per il terzo settore e in grado di portare “importanti semplificazioni lungamente attese e di fondamentali modifiche a favore delle associazioni degli alpini e dei carabinieri”. 

 

DDL Terzo Settore: il testo

Come aveva anticipato Bellucci ad aprile un’importante novità riguardava i minori in difficoltà. A tal proposito si conferma la realizzazione di un Tavolo di lavoro rivolto ai minori fuori famiglia e ai minori affidati e in carico ai servizi sociali e l’istituzione della Giornata nazionale dell’ascolto dei minori, come specificato all’art.3. Il 9 aprile di ogni anno la ricorrenza avrà il compito di informare e di sensibilizzare sul tema dell’ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti. L’iniziativa potrà essere promossa nelle scuole di ogni ordine e grado anche in sinergia con associazioni e organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori. 

Sulle questioni più squisitamente tecniche e burocratiche vanno considerate, ad esempio, all’art. 4, le modifiche apportare al codice del terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017). Per gli “enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, si legge nel testo, “è fatta salva l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche”. 

Modifiche a Codice del terzo settore e bilancio

E ancora, in merito all’iscrizione nel RUNTS “all’articolo 11 (registro), comma 3 (che recita: per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore) sono aggiunte le seguenti parole: «e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»”.

Un altro aspetto interessante riguarda il bilancio; il testo interviene sulla soglia che determina un innalzamento della soglia da 220 mila a 300 mila euro per redigere un rendiconto anziché un bilancio, ma la disposizione riguarda gli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica.

Il comma 2 è invece seguito dal 2-bis. in cui si specifica che “Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata. In ultimo, gli ETS che esercitano la propria attività fondamentalmente in forma di impresa commerciale, se non inquadrate come di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio, secondo i modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter c.c.”. 

Assemblea delle associazioni del terzo settore e lavoratori del comparto

Affinché poi si possa contare la massima partecipazione degli associati a tutte le assemblee le modifiche al testo consentono la presenza mediante mezzi di telecomunicazione ed espressione di eventuale voto via elettronica; tutto ciò purché non vi sia divieto nell’atto costitutivo e nello statuto. 

Anche ad aprile una delle questioni su cui si è posto maggiore rilievo riguarda l’impiego dei lavoratori la cui percentuale può essere innalzata dal 5 al 20% per lo svolgimento dell’attività di interesse generale o per il perseguimento delle finalità delle associazioni di promozione sociale.

RUNTS

Chiudono le novità in materia di RUNTS. Per quel che riguarda le reti associative il ddl prevede che se dopo la loro iscrizione al Registro va a diminuire il numero degli associati, finendo per essere inferiore a quello previsto dalla legge, deve avvenire necessariamente entro dodici mesi un’integrazione, altrimenti se ne dispone la cancellazione. 

Quanto invece alla presentazione della domanda, questa potrà essere effettuata anche da un delegato del legale rappresentante dell’ente o della rete associativa. Invece, per la consegna i bilanci e rendiconti potranno essere presentati entro il termine dei 180 giorni dalla “chiusura dell’esercizio”; anziché necessariamente il 30 giugno. 

 

QUI IL TESTO COMPLETO

 

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